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Decreto Ministero Sanitą 14
settembre 1994, n. 741
(in GU del 9 gennaio 1995, n. 6)
Regolamento concernente l'individuazione della figura e
del relativo profilo professionale del fisioterapista. |
| IL MINISTRO DELLA
SANITA' |
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate
disposizioni, spetta al Ministro della sanitą di
individuare con proprio decreto le figure professionali
da formare ed i relativi profili, relativamente alle
aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e
della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le
figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura del fisioterapista;
Ritenuto che nell'ambito del profilo del fisioterapista
vadano ricondotte, come formazioni complementari, le
figure del terapista occupazionale e del terapista della
psicomotricitą;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanitą,
espresso nella seduta del 22 aprile 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo
schema di regolamento č stato trasmesso, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, al Presidente del Consiglio dei Ministri; |
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| Adotta il seguente
regolamento: |
| Art. 1 |
1. E' individuata la figura del fisioterapista con il
seguente profilo: il fisioterapista č l'operatore
sanitario, in possesso del diploma universitario
abilitante, che svolge in via autonoma, o in
collaborazione con altre figure sanitarie, gli
interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle
aree della motricitą, delle funzioni corticali
superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi
patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.
2. In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del
medico, nell'ambito delle proprie competenze, il
fisioterapista:
a) elabora, anche in equipe multidisciplinare, la
definizione del programma di riabilitazione volto
all'individuazione ed al superamento del bisogno di
salute del disabile;
b) pratica autonomamente attivitą terapeutica per la
rieducazione funzionale delle disabilitą motorie,
psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche,
manuali, massoterapiche e occupazionali;
c) propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra
all'uso e ne verifica l'efficacia;
d) verifica le rispondenze della metodologia
riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero
funzionale.
3. Svolge attivitą di studio, didattica e consulenza
professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si
richiedono le sue competenze professionali;
4. Il fisioterapista, attraverso la formazione
complementare, integra la formazione di base con
indirizzi di specializzazione nel settore della
psicomotricitą e della terapia occupazionale:
a) la specializzazione in psicomotricitą consente al
fisioterapista di svolgere anche l'assistenza
riabilitativa sia psichica che fisica di soggetti in etą
evolutiva con deficit neurosensoriale o psichico;
b) la specializzazione in terapia occupazionale consente
al fisioterapista di operare anche nella traduzione
funzionale della motricitą residua, al fine dello
sviluppo di compensi funzionali alla disabilitą, con
particolare riguardo all'addestramento per conseguire
l'autonomia nella vita quotidiana, di relazione (studio-lavoro-tempo
libero), anche ai fini dell'utilizzo di vari tipi di
ausili in dotazione alla persona o all'ambiente.
5. Il percorso formativo viene definito con decreto del
Ministero della sanitą e si conclude con il rilascio di
un attestato di formazione specialistica che costituisce
titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni
specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di
apposite prove valutative.
La natura preferenziale del titolo č strettamente legata
alla sussistenza di obiettive necessitą del servizio e
recede in presenza di mutate condizioni di fatto.
6. Il fisioterapista svolge la sua attivitą
professionale in strutture sanitarie, pubbliche o
private, in regime di dipendenza o libero-professionale. |
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Art. 2 |
| 1. Il diploma universitario di fisioterapista conseguito
ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni,
abilita all'esercizio della professione. |
| Art. 3 |
| 1. Con decreto del Ministro della sanitą di concerto con
il Ministro dell'universitą e della ricerca scientifica
e tecnologica sono individuati i diplomi e gli
attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento,
che sono equipollenti al diploma universitario di cui
all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa
attivitą professionale e dell'accesso ai pubblici
uffici. |
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