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| CODICE DEONTOLOGICO
DEI FISIOTERAPISTI |
Approvato dal Direttivo Nazionale A.I.T.R. il 23 ottobre
1998.
Approvato dal Congresso Nazionale A.I.T.R. il 25 ottobre
1998.
Testo rivisto dal Tribunale per i diritti del malato. |
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E CAMPO DI INTERVENTO |
TITOLO II - COMPITI E DOVERI DEL
FT (TdR)
CAPO I - DIGNITÀ PROFESSIONALE
CAPO II - SEGRETO PROFESSIONALE
CAPO III - CONDOTTA PROFESSIONALE
CAPO IV - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE
CAPO V - ONORARIO PROFESSIONALE |
TITOLO III - RAPPORTI CON GLI
UTENTI
CAPO I - OBBLIGHI DEL FT (TdR)
CAPO II - INFORMAZIONE DEL PAZIENTE
CAPO III - DECLINO DEL MANDATO |
TITOLO IV - RAPPORTI CON I
COLLEGHI
CAPO I - RAPPORTI E CONTROVERSIE
CAPO II - GIUDIZI SUI COLLEGHI
CAPO III - SCORRETTEZZE DA PARTE DEI COLLEGHI |
TITOLO V - RAPPORTI CON I TERZI
CAPO I - COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
CAPO II - PUBBLICITÀ
CAPO III - ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE |
TITOLO VI - RAPPORTI CON IL SSN
E CON ENTI PUBBLICI
CAPO I - OSSERVANZA DEL CODICE DEONTOLOGICO |
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TITOLO VII - SANZIONI E
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI |
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TITOLO I -
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I – DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E CAMPO DI
INTERVENTO
ART. 1 - La deontologia professionale è l'insieme
dei principi etici che impegnano gli iscritti al
rispetto delle norme generali e specifiche di
comportamento professionale.
L'inosservanza dei precetti deontologici nuoce non solo
al prestigio professionale dell'iscritto e all'utente,
ma soprattutto alla buona immagine di tutti gli
esercenti la professione.
ART. 2 – Le disposizioni del presente codice si
applicano a tutti i Ft (TdR) siano essi liberi
professionisti o dipendenti di enti pubblici e privati. |
TITOLO II -
COMPITI E DOVERI DEL FT (TdR)
CAPO I – DIGNITA' PROFESSIONALE
ART. 3 – Il Ft (TdR) esercita la propria
professione con la finalità esclusiva del rispetto delle
persone umane, indipendentemente da valutazioni circa la
nazionalità, la razza, le idee politiche, le condizioni
sociali, il sesso e le preferenze sessuali, nel pieno
rispetto della personalità, identità culturale e credo
religioso dei pazienti e dei colleghi.
ART. 4 – Il Ft (TdR) svolge la propria
professione nel rispetto dell’ordinamento giuridico
vigente, attenendosi rigorosamente ai principi contenuti
nel presente Codice Deontologico.
ART. 5 – Anche al di fuori dell’esercizio
professionale, il Ft (TdR) è tenuto sempre ad osservare
un comportamento che sia moralmente ed eticamente
irreprensibile.
CAPO II – SEGRETO PROFESSIONALE
ART. 6 – Il Ft (TdR) è tenuto a mantenere il
segreto su tutto ciò che gli viene confidato o che può
conoscere in ragione della sua professione; deve inoltre
mantenere la massima riservatezza sulle prestazioni
professionali effettuate o programmate. E' ammessa la
rivelazione solo ai responsabili della cura della
persona assistita, salvo specifica richiesta o
autorizzazione dell'interessato o dei suoi legali
rappresentanti, preventivamente informati sulle
conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione
stessa.
ART. 7 – Il Ft (TdR) è tenuto alla tutela della
riservatezza dei dati personali e della documentazione
in suo possesso riguardante la persona assistita, anche
se affidata a codici o sistemi informatici. Nella
trasmissione di documenti relativi al paziente, il Ft (TdR)
deve garantirne la massima riservatezza.
ART. 8 – Il Ft (TdR) non deve diffondere notizie
che possano consentire l’identificazione della persona
assistita cui si riferiscono.
ART. 9 – Al Ft (TdR) è consentito riferire, in
modo tale da rispettare l’anonimato della persona
assistita, il caso sotto il profilo clinico-terapeutico,
quando la sua descrizione sia utile per finalità
scientifiche, didattiche o di approfondimento culturale
o professionale.
Nella realizzazione di pubblicazioni scientifiche,
aventi per oggetto osservazioni relative ai singoli
pazienti, il Ft (TdR) deve far sì che questi non siano
identificabili.
CAPO III – CONDOTTA PROFESSIONALE
ART. 10 – Al Ft (TdR) compete la valutazione
della persona assistita attraverso l’anamnesi ed un
esame clinico funzionale.
ART. 11 – Il Ft (TdR) elabora e definisce
autonomamente o in collaborazione con altre figure
sanitarie il programma terapeutico-riabilitativo.
Il Ft (TdR) elabora il programma
terapeutico-riabilitativo in base alla valutazione
effettuata. Informa la persona assistita sugli
interventi terapeutici più opportuni e sugli eventuali
effetti collaterali. Espone gli obiettivi del
trattamento, stabilendo tempi, modalità e verifica
dell’intervento. Si rende disponibile a collaborare con
i sanitari di fiducia del paziente.
Il Ft (TdR) elabora il programma
terapeutico-riabilitativo in riferimento alla diagnosi
ed alla prescrizione medica. Qualora risultino
valutazioni discordanti, cambiamenti del quadro clinico
e/o risposte non coerenti durante il trattamento, il Ft
(TdR) è tenuto ad informare il medico curante,
collaborando a fornire elementi utili sia per un
eventuale approfondimento diagnostico, che per la
definizione di un più appropriato programma terapeutico.
ART. 12 – Il Ft (TdR) pratica autonomamente
attività terapeutica, verificando la rispondenza delle
metodologie attuate agli obiettivi di recupero
funzionale programmati.
ART. 13 – Il Ft (TdR) considera la prevenzione
quale ambito primario di intervento.
ART. 14 – Il Ft (TdR) svolge attività di
consulenza.
ART. 15 – Il Ft (TdR) ha la responsabilità
diretta delle procedure diagnostiche e terapeutiche che
applica.
ART. 16 – Il Ft (TdR) deve rispettare i limiti e
le responsabilità del proprio ambito professionale, ed
astenersi dall'affrontare la soluzione dei casi per i
quali non si ritenga sufficientemente competente.
ART. 17 – Il Ft (TdR) non deve diffondere notizie
sanitarie atte a suscitare illusioni, speranze o
infondati timori.
ART. 18 – L'esercizio professionale deve essere
animato da rigore metodologico e rispondere alle
continue acquisizioni scientifiche inerenti il campo di
competenza.
Il Ft (TdR) ha il dovere di utilizzare metodologie e
tecnologie la cui efficacia e sicurezza siano state
scientificamente validate da Società Scientifiche. La
scelta di pratiche non convenzionali deve avvenire nel
rispetto del decoro e della dignità della professione ed
esclusivamente sotto diretta ed esclusiva responsabilità
personale, previo consenso informato, scritto, firmato e
datato del paziente, e fermo restando che qualsiasi
terapia non convenzionale non deve sottrarre la persona
assistita a specifici trattamenti di comprovata
efficacia.
Il Ft (TdR), qualora giunga alla elaborazione di una
propria procedura terapeutica, ha il dovere di
divulgarne e diffonderne i contenuti ed i risultati
attraverso la pubblicazione su riviste scientifiche e/o
professionali.
CAPO IV – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ART. 19 – Il Ft (TdR) deve mantenere in ogni
momento il più alto standard di conoscenze e di
competenze, impegnandosi nell’ambito di una formazione
permanente ad adeguare il proprio sapere al progresso
della ricerca scientifica e professionale.
CAPO V – ONORARIO PROFESSIONALE
ART. 20 – Il Ft (TdR) ha il dovere di farsi
remunerare per le prestazioni svolte, in misura adeguata
all’importanza dell'opera professionale nel rispetto
delle indicazioni fornite dall'Associazione o
dall'Ordine Professionale, attraverso il tariffario. Il
Ft (TdR), in particolari circostanze, può prestare
gratuitamente la sua opera, purché tale comportamento
non costituisca concorrenza sleale o illecito
accaparramento di clientela.
ART. 21 – L'onorario del Ft (TdR) deve essere
conosciuto dal paziente prima dell’inizio della cura. |
TITOLO III -
RAPPORTI CON GLI UTENTI
CAPO I – OBBLIGHI DEL FT (TdR)
ART. 22 – Il Ft (TdR) deve condurre con
competenza e capacità ogni trattamento finalizzato a
ripristinare, migliorare o mantenere la salute del
paziente, dedicando a questo scopo tutto il tempo
necessario.
CAPO II – INFORMAZIONE DEL PAZIENTE
ART. 23 – La persona assistita, o colui che
esercita la legale rappresentanza sullo stesso, deve
essere debitamente informato su tutti gli aspetti
riguardanti la terapia consigliata prima di iniziare le
cure. In questo modo egli avrà l'opportunità di
accettare o rifiutare la proposta terapeutica.
CAPO III – DECLINO DEL MANDATO
ART. 24 – Quando per ragioni professionali o
personali, il Ft (TdR) declina o sospende
temporaneamente il mandato precedentemente assunto, deve
preoccuparsi di fornire tutte le indicazioni necessarie
per il proseguimento della terapia, anche contattando
chi fosse a lui subentrato.
Parimenti, è dovere del Ft (TdR) subentrante informarsi
presso il collega che abbia declinato o sospeso il
mandato circa le terapie in precedenza adottate.
ART. 25 – Ove il Ft (TdR) constati di non godere
della fiducia da parte del paziente o dei suoi legali
rappresentanti può, con adeguato preavviso, rinunciare a
proseguire il trattamento. Egli dovrà comunque garantire
il proseguimento della terapia fino alla sostituzione da
parte di un altro collega. |
TITOLO IV -
RAPPORTI CON I COLLEGHI
ART. 26 – I rapporti tra Ft (TdR) devono essere
basati sul reciproco rispetto. Ogni contrasto di
opinioni deve essere affrontato secondo le regole di
civiltà e di correttezza. Ove richiesta, l'Associazione
o l'Ordine Professionale deve intervenire nelle persone
dei Dirigenti o dei Consiglieri, per concorrere a
dirimere le controversie, nonché fornire concreto
appoggio all’iscritto che fosse ingiustamente incolpato.
ART. 27 – Il Ft (TdR) non deve esprimere giudizi
o critiche sull’operato di altri colleghi in presenza di
utenti o comunque di estranei e al di fuori degli
organismi associativi
ART. 28 – Il Ft (TdR) che constati gravi casi di
scorrettezza professionale nel comportamento di altri
colleghi, deve darne comunicazione all'Associazione o
all'Ordine Professionale, la quale interverrà secondo i
modi previsti dal Titolo VII. |
TITOLO V -
RAPPORTI CON I TERZI
CAPO I – COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
ART. 29 – Il Ft (TdR) esercita la propria
attività professionale rispettando le altre professioni
sanitarie e collaborando con le stesse.
Il Ft (TdR) non può, in nessun modo, prestare qualsiasi
forma di collaborazione con chi eserciti abusivamente la
professione.
CAPO II – PUBBLICITA'
ART. 30 – Al Ft (TdR) è consentita la pubblicità
professionale nelle modalità e nei termini stabiliti
dalla Legge e dall’Associazione o dall’Ordine
Professionale.
ART. 31 – Al Ft (TdR) non è consentita la
pubblicizzazione di prodotti o altro che leda il decoro
professionale.
CAPO III – ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE
ART. 32 – Il Ft (TdR), ove riscontri l'esercizio
della professione da parte di figure non abilitate, ha
il dovere di denunciare ogni abuso all’Associazione o
all'Ordine Professionale. |
TITOLO VI -
RAPPORTI CON IL S.S.N. E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI
CAPO I – OSSERVANZA DEL CODICE DEONTOLOGICO
ART. 33 – Qualora tra il Ft (TdR) che operi in
regime di dipendenza o altro regime collaborativo con le
strutture del S.S.N. e con Enti Pubblici e Privati, e le
medesime strutture, insorgessero contrasti in ordine
alla gestione del caso specifico a lui affidato, il Ft (TdR)
è tenuto a richiedere l'intervento della Associazione o
dell'Ordine Professionale nell'interesse del paziente e
della propria sfera di autonomia professionale. |
TITOLO VII -
SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
ART. 34 – Il Ft (TdR) che violasse le norme del
presente Codice Deontologico è sottoposto a procedimento
disciplinare secondo le modalità previste dal vigente
Statuto. |
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