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CAPO I
PRINCIPI GENERICI E SOCI |
Art. 1
(DELLA COSTITUZIONE E DELLE NORME FONDAMENTALI) |
1. L' "Associazione Italiana
Fisioterapisti Regione Marche" (sigla "A.I.FI.
Marche") è un'associazione prevalentemente territoriale
che condivide tra l'altro i principi fondamentali dell'A.I.FI.
Nazionale. L' "Associazione" che ha sede in Civitanova
Marche (MC), via Del Grappa n° 51, rappresenta a livello
territoriale l'Associazione di categoria dei
Fisioterapisti, così come definiti dal D.M. n. 741 del
14 settembre 1994 e successive integrazioni e/o
modifiche. I Fisioterapisti sono i professionisti
sanitari che, in possesso del titolo abilitante di
laurea o di diploma universitario, o di altro titolo
equipollente ai sensi della normativa vigente, svolgono
in via autonoma, o in collaborazione con altre figure
sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e
riabilitazione nelle aree della motricità, delle
funzioni corticali superiori e di quelle viscerali
conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia,
congenita od acquisita, in regime di libera professione
o di dipendenza da strutture pubbliche o private.
Possono essere iscritti all'A.I.FI. Regionale anche gli
stranieri che abbiano conseguito il titolo di
abilitazione in Italia o all'estero, quando il loro
titolo sia riconosciuto abilitante in Italia o siano
cittadini di uno Stato con il quale il Governo Italiano
abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un
accordo internazionale che consenta loro l'esercizio
della professione in Italia.
2. L'A.I.FI. Regione Marche è regolata dalle norme
del presente Statuto e dalle deliberazioni degli Organi
associativi adottate in conformità delle norme
statutarie, con propria autonomia giuridica, economica e
finanziaria, anche se riconosce e persegue i medesimi
principi programmatici dell'Associazione Nazionale.
3. L' "Associazione" svolge la sua attività
prevalentemente in ambito regionale, e può utilizzare
anche il logo nazionale riconosciuto, per espressa
autorizzazione ricevuta. Essa non ha fini di lucro,
trattandosi di ente non commerciale anche se può
svolgere attività di natura commerciale purché non a
carattere prevalente, nel rispetto di quanto previsto
dal D.Lgs. 460/97.
4. E' fatto assoluto divieto per l' "Associazione" di
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante il
corso della vita associativa, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
5. E' fatto obbligo per l' "Associazione" di devolvere
il patrimonio sociale, in caso di suo scioglimento per
qualsivoglia causa, ad altra Associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190
della L. 662/96, e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
6. La durata della A.I.FI. Marche è illimitata.
7. E' prevista espressamente l'intrasmissibilità, sia a
titolo oneroso che a titolo gratuito, della quota o
contributo associativo nemmeno per causa di morte.
8. Non è prevista alcuna forma di rivalutabilità della
quota o contributo associativo.
9. Norme particolari inerenti le modalità di
convocazione ed il funzionamento degli Organi
associativi dell'A.I.FI. Marche, nonché tutti gli
ulteriori aspetti dell'attività associativa non
espressamente disciplinati dal presente Statuto, saranno
oggetto di specifiche deliberazioni dalla Direzione
Regionale, secondo le disposizioni di cui all'articolo
24 del presente Statuto. |
Art. 2
(DEGLI SCOPI) |
L'A.I.FI. Regione Marche si prefigge
di rappresentare, promuovere e tutelare la categoria dei
Fisioterapisti, cercando di coniugare gli interessi dei
suoi membri con quelli della comunità e di sviluppare la
conoscenza e al tempo stesso l'approfondimento
scientifico in ambito professionale, incluse la pratica
professionale, la formazione e la ricerca. Nel rispetto
di tali finalità, l' "Associazione" regionale intende
svolgere le seguenti attività:
a) definire, promuovere e salvaguardare i principi etici
e deontologici che contraddistinguono la professione
svolta, garantendo e vigilando sul loro rispetto;
b) definire, mantenere e promuovere standards e linee
guida per l'esercizio professionale ai fini del
miglioramento continuo dello stato di salute/benessere
della collettività;
c) sviluppare la formazione in riabilitazione e
migliorare l'attività scientifica e di ricerca, anche
attraverso la pubblicazione di opere e di editoriali
sulle materie di competenza, collaborando peraltro con i
mass-media al fine di garantire una corretta
informazione e divulgazione sulle tematiche della
riabilitazione;
d) organizzare e svolgere convegni e corsi di
formazione professionale, rivolti alla qualificazione ed
al costante aggiornamento degli associati e dei
Fisioterapisti in genere, nonché alla crescita del
numero degli iscritti alla categoria;
e) coadiuvare e collaborare con gli Organi associativi
nazionali e locali mediante espletamento di attività
propositiva, tesa a regolamentare le discipline
nell'ambito delle quali operano gli associati, al fine
peraltro di fornire a questi ultimi strumenti e servizi
idonei per il miglioramento delle proprie conoscenze;
f) promuovere e collaborare con le associazioni dei
cittadini per la tutela della salute;
g) operare nell'ambito della politica generale e delle
linee di indirizzo stabilite dalla A.I.FI. Nazionale,
con titolarità nel proprio ambito regionale di tutte le
prerogative e facoltà spettanti all'A.I.FI. Nazionale e
a questa non espressamente riservate;
h) promuovere gli atti necessari per addivenire ad
una struttura associativa a carattere federativo, con
particolare riferimento alla promozione ed al sostegno
di articolazioni provinciali ed interprovinciali. |
Art. 3
(DEI LIVELLI ASSOCIATIVI TERRITORIALI) |
1. L'A.I.FI. Regione Marche può
articolarsi in Associazioni Provinciali.
2. L'ambito provinciale coincide con il territorio della
Provincia di riferimento.
3. La Direzione Regionale può promuovere la costituzione
di Associazioni Interprovinciali, in considerazione
delle specifiche realtà territoriali.
4. L'ambito interprovinciale coincide con il territorio
delle Province di riferimento.
5. I livelli provinciali e interprovinciali una volta
costituiti hanno autonomia giuridica, economica e
finanziaria e sono organizzati secondo le norme previste
dai rispettivi Statuti.
6. I rapporti tra A.I.FI. Marche e le Associazioni
provinciali o interprovinciali, sono regolati dal
presente statuto e da quello dell'A.I.FI. Nazionale. |
Art. 4
(DEI PROVENTI) |
1. I proventi dell'A.I.FI. Regione
Marche sono rappresentati dalle quote associative,
ordinarie e straordinarie, dall'eventuale maggiorazione
di quota deliberata dalla Direzione Regionale che non
potrà eccedere più della metà della quota di iscrizione,
dai contributi specifici degli Associati a sostegno
di ulteriori attività svolte ed a copertura di specifici
costi per eventuali corsi di formazione organizzati e
per le pubblicazioni, dai contributi di Enti
pubblici e/o privati, dalle entrate provenienti dalle
attività commerciali (da espletarsi pur sempre nel
rispetto dei limiti di legge già citati all'art. 1,
comma 3) e da eventuali donazioni, eredità e lasciti
testamentari che siano accettati dalla Direzione
Regionale e non contrastino con gli scopi sociali, né
siano di ostacolo all'indipendenza o all'autonomia della
propria gestione.
2. L'A.I.FI. Regione Marche provvederà ad effettuare,
anche in nome e per conto dell'A.I.FI. Nazionale, i
tesseramenti associativi di ciascun anno solare nei
termini stabiliti dalla Direzione Nazionale,
accreditando poi, alla Tesoreria Nazionale dell'A.I.FI.
e alle Associazioni Provinciali, ove costituite, entro
il giorno 15 del mese successivo, le percentuali delle
quote riscosse in nome e per conto loro.
3. La Direzione Regionale dell'A.I.FI. Regione Marche
ha facoltà di stabilire, in assoluta autonomia, gli
incrementi della propria quota associativa annua nel
limite massimo del 50% del suo ammontare. L'eventuale
incremento dovrà in ogni caso essere deliberato prima
del termine per il rinnovo dell'iscrizione, ovvero entro
il 31 marzo. Il suddetto incremento sarà di esclusiva
competenza regionale. |
Art. 5
(DEI COSTITUENTI L'ASSOCIAZIONE E DELLE CATEGORIE DEGLI
ASSOCIATI) |
Gli Associati, per la cui adesione non
sussistono limiti numerici, si distinguono in:
a) Ordinari;
b) Sostenitori;
c) Onorari.
La qualità di Associato è personale ed
intrasmissibile; la si perde per morte, recesso,
esclusione ed espulsione.
Sono associati Ordinari coloro che:
a) siano in possesso dei titoli professionali indicati
all'art. 1, dei requisiti professionali e morali
richiesti per l'adesione all'A.I.FI.;
b) abbiano presentato domanda di ammissione e la stessa
sia stata accolta, nonché siano in regola con il
versamento della quota associativa annuale.
2. Sono Associati Sostenitori le persone fisiche e
giuridiche, pubbliche o private, istituzioni e quei
soggetti, singoli o associati, che esprimono il loro
pieno appoggio all'attività e all'azione
dell'associazione mediante aiuti e sovvenzioni a
carattere periodico o una tantum, secondo le condizioni
stabilite dalla Direzione Regionale.
3. Sono Associati Onorari coloro che per capacità,
incarichi, professionalità e/o prestigio morale, o per
via di cariche ricoperte, hanno reso all'Associazione
servizi di particolare importanza o coloro che hanno
raggiunto posizioni di particolare prestigio nel campo
accademico e professionale e in ambito socio-sanitario,
ed accettino di far parte dell'A.I.FI. Regione Marche.
Costoro vengono nominati dalla Direzione Regionale. |
| Art. 5 bis |
1. Sono "partecipanti studenti" coloro
che frequentano il corso di Laurea per fisioterapista
riconosciuto in base alla normativa vigente.
In caso di conseguimento dei titoli, di cui all'art 1
comma 1, in corso d'anno potranno integrare la quota per
divenire Associati ordinari. |
Art. 6
(DIRETTI DEGLI ASSOCIATI) |
1. Gli Associati Ordinari hanno
diritto di voto e capacità elettorale passiva, che
esercitano secondo le modalità previste nel presente
Statuto. Vige il principio del voto singolo, il quale
può essere espresso per mezzo delega, non per
corrispondenza.
2. Gli Associati Sostenitori, Onorari e i Partecipanti
Studenti non hanno diritto di voto, né capacità
elettorale.
3. Lo status di Associato Sostenitore e di Associato
Onorario non è incompatibile con lo status di Associato
Ordinario: in tal caso l'Associato è titolare dei
diritti di cui al comma 1 del presente articolo. |
Art. 7
(REQUISITI MORALI DI AMMISSIONE E PERMANENZA) |
| L'ammissione all'A.I.FI. Regione
Marche, in qualsiasi categoria, è subordinata al
possesso di condotta professionale ritenuta idonea e
decorosa. |
Art. 8
(DOVERI DEGLI ASSOCIATI) |
1. Tutti gli Associati sono tenuti al
rispetto del presente Statuto e di quello dell'AI.FI.
Nazionale e delle deliberazioni degli Organi associativi
regionali.
2. Tutti gli Associati sono tenuti ad osservare in
maniera vincolante, nello svolgimento della loro
professione, quanto stabilito dal Codice Deontologico
dell'Associazione.
3. E' inoltre dovere di tutti gli Associati Ordinari:
a) versare all'Associazione la quota di iscrizione
annuale, stabilita dagli organi associativi regionali e
nazionali;
b) partecipare alla vita associativa.
4. L'iscrizione all'Associazione ha validità annuale
e coincide con l'esercizio solare, non sussistendo
obbligo di rinnovo. Gli Associati Ordinari possono
rinnovare la propria iscrizione mediante il versamento
della quota associativa entro il 31 marzo
dell'esercizio successivo, senza interruzione del
rapporto.
5. Gli Associati non possono assumere obbligazioni
con i terzi per conto dell'A.I.FI. Marche, salvo
autorizzazione da parte degli Organi associativi a
compiere singoli atti in forza di delega specifica ed
espressa. |
Art. 9
(DELLA PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO ORDINARIO) |
1. La qualità di associato si perde per
morte, recesso, esclusione ed espulsione.
2. Costituisce motivo di espulsione la presentazione,
all'atto della domanda di ammissione quale associato
ordinario, di documenti e/o dichiarazioni false e la
recidiva nella violazione di uno o più doveri stabili
dall'articolo 8, commi 1 e 2.
3. Costituisce motivo di esclusione la perdita dei
requisiti di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a). |
CAPO II
ORDINAMENTO |
Art. 10
(DEGLI ORGANI REGIONALI) |
Sono Organi dell'A.I.FI. Regione
Marche:
- Il Congresso Regionale ;
- L'Assemblea Regionale;
- La Direzione Regionale;
- Il Presidente Regionale;
- L'Ufficio di Presidenza Regionale;
- il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
- il Collegio Regionale dei Probiviri.
I suddetti Organi agiscono in piena autonomia. |
Art. 11
(DELL'ASSEMBLEA REGIONALE E DEL CONGRESSO REGIONALE) |
1. L'Assemblea Regionale è costituita
dai Soci regolarmente iscritti all'Associazione
Regionale.
2. L'Assemblea può essere convocata in sessione
ordinaria e straordinaria: essa è sovrana e può
deliberare su ogni oggetto posto all'ordine del giorno.
E' convocata in via ordinaria dal Presidente regionale
almeno una volta all'anno e in via straordinaria quando
ve ne sia la necessità.
Le convocazioni devono essere effettuate tramite avviso
scritto o pubblicazione su circolari o periodici interni
entro dieci giorni precedenti.
3. Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto e può
essere rappresentato, mediante delega scritta, da un
altro iscritto all'Associazione. Ogni intervenuto potrà
avere una sola delega con firma autografa.
4. L'Assemblea Regionale in via ordinaria:
a. delibera sulla relazione programmatica del Presidente
regionale;
b. discute ed approva il Bilancio Consuntivo corredato
dalla relazione finanziaria del Collegio Regionale dei
Revisori dei Conti e quello Preventivo.
c. esprime pareri e direttive su ogni eventuale
argomento all'ordine del giorno proposto dalla Direzione
Regionale.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata
di mano o appello nominale o per scrutinio segreto (per
le persone fisiche). L'Assemblea ordinaria è valida se
in prima convocazione sono presenti almeno la metà più
uno dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti
rappresentati; in seconda convocazione è valida
qualunque sia il numero dei presenti e delibera a
maggioranza dei voti rappresentati. Le questioni che
riguardano le persone sono fatte a scrutinio segreto.
6. L'Assemblea straordinaria, chiamata a deliberare in
merito alle questioni di carattere eccezionale, quali le
modifiche dello Statuto e del Regolamento Regionale, lo
scioglimento dell'Associazione regionale se all'ordine
del giorno, deve ritenersi valida in presenza dello
stesso quorum richiesto per quella ordinaria e delibera
con il voto favorevole dei 2/3 dei voti rappresentati.
7. Ogni tre anni l'Assemblea è convocata in
"Congresso Regionale" almeno 120 giorni prima della
convocazione del Congresso dell'A.I.FI. Nazionale. Esso:
a. è convocato mediante comunicazione a mezzo stampa
ovvero mediante fax o posta elettronica, almeno 90
giorni prima, affinché si provveda ad informare gli
associati;
b. delibera sugli obiettivi di politica regionale;
c. elegge i delegati al Congresso Nazionale in misura di
1 ogni 30 (o frazione di 30 superiore a 15) soci
ordinari iscritti nell'anno precedente. I delegati,
all'atto della convocazione del Congresso, devono essere
in regola con la quota di iscrizione dell'anno in corso;
d. il Presidente regionale è delegato di diritto in
aggiunta ai delegati eletti;
e. elegge, tra i Soci Ordinari, i 7 membri elettivi
della Direzione Regionale e tra questi elegge il
Presidente Regionale;
f. elegge il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
g. elegge il Collegio Regionale dei Probiviri;
h. discute le relazioni presentate dal Presidente
Regionale uscente, dai componenti l'Ufficio di
Presidenza Regionale e si esprime su eventuali mozioni
presentate;
i. indica ai delegati al Congresso Nazionale le linee
programmatiche da eseguire.
8. L'ufficio di Presidenza del Congresso Regionale è
costituito dal Presidente, da un Vicepresidente e da due
Questori eletti tra i delegati; tali funzioni sono
incompatibili con le candidature alla Direzione
Regionale.
9. Le deliberazioni non elettive sono adottate per
alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio
segreto, a maggioranza dei voti rappresentati, con le
eccezioni di cui al comma 7.
E' consentito il voto per delega.
10. Le elezioni e deliberazioni sulle persone sono fatte
a scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione del
Congresso Regionale espressa all'unanimità. |
Art. 12
(DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA) |
1. L'Assemblea straordinaria può essere
convocata, con le stesse modalità dell'articolo 11:
a. dal Collegio Regionale dei Revisori dei Conti,
qualora sussistano gravi inadempienze di carattere
amministrativo e gestionale;
b. dalla Direzione Regionale;
c. da almeno tanti associati che rappresentano 2/3 degli
iscritti.
2. All'atto della convocazione, da effettuarsi entro i
trenta gg. dalla presentazione dell'istanza di cui al
p.to c., sarà la Direzione Regionale a stabilire sede,
data e modalità di svolgimento. |
Art. 13
(DELLA DIREZIONE REGIONALE) |
1. La Direzione Regionale è costituita
dai sette membri eletti dal Congresso Regionale e dai
Presidenti delle Associazioni Provinciali o
interprovinciali o loro delegati, ove esistenti.
2. La Direzione Regionale è presieduta dal Presidente
Regionale e, in caso di suo impedimento, dal Segretario
Regionale.
3. La Direzione Regionale resta in carica per tre anni.
4. In caso di dimissioni, di impedimento permanente o
morte di un membro, entrerà a far parte della Direzione
Regionale il primo dei non eletti all'ultimo Congresso
Regionale. In ipotesi di assenza di membri non eletti,
coloro ancora in carica provvederanno a svolgere le
proprie funzioni in seno alla Direzione Regionale al
fine di garantire la sopravvivenza dell'Associazione,
fermo restando che il Presidente dovrà provvedere nel
termine massimo di tre mesi dalla data di ricezione
delle dimissioni alla convocazione del Congresso per
l'elezione dei nuovi membri in sostituzione di coloro
che non fanno più parte della Direzione Regionale.
5. La Direzione Regionale ha il compito di:
a. garantire l'attuazione delle scelte programmatiche
operate dal Congresso Regionale;
b. vigilare, a livello regionale, sul rispetto del
Codice Deontologico, sul decoro e l'autonomia della
professione;
c. indicare gli obiettivi annuali dell'attività
associativa e le strategie politiche nel campo della
formazione, della tutela giuridica e della
rappresentanza della categoria per il loro
perseguimento, in coerenza con quanto stabilito dal
Congresso Regionale e in linea con la politica generale
dell'A.I.FI. nazionale;
d. gestire e diffondere a livello Regionale l'immagine e
il sentimento associativo;
e. riconoscere la costituzione delle Associazioni
territoriali, verificare la conformità dei relativi
Statuti e Regolamenti rispettivamente alle disposizioni
del presente Statuto ed agli atti regolamentari degli
Organi Regionali;
f. predisporre il bilancio regionale preventivo e
consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
Regionale;
g. determinare l'eventuale aumento della quota
associativa; provvedere a ripartire alle organizzazioni
territoriali provinciali ed interprovinciali, se
costituite, una parte di quota associativa in conformità
alle disposizioni generali dell'Associazione ed alle
percentuali individuate in sede regionale.
6. I titolari di cariche elettive Regionali hanno
diritto al rimborso delle spese documentate sostenute
per conto e nell'interesse dell'Associazione, da
determinarsi con metodo analitico, e ad una indennità
per ogni giornata lavorativa interamente impegnata in
attività associative. Il limite e l'entità di tali spese
nonché le indennità sono stabilite dalla Direzione
Regionale ed inserite nell'ambito del bilancio di
previsione.
7. Gli atti e le decisioni di tale Organo sono riportati
su un apposito registro tenuto a cura dal Segretario
Regionale, con facoltà per ciascun associato di poterne
prendere visione.
8. La Direzione Regionale si riunisce in via ordinaria
almeno tre volte all'anno e in via straordinaria su
convocazione del Presidente Regionale con avviso
scritto, telegramma o a mezzo fax, o posta elettronica,
da inviare almeno sette giorni prima della data della
riunione, con indicazione dell'ordine del giorno.
Nell'ipotesi di particolare urgenza il preavviso è
ridotto a due giorni.
9. La convocazione straordinaria può essere inoltre
richiesta da 1/3 dei componenti della Direzione
Regionale.
10. Le riunioni sono validamente costituite se ad esse
sono presenti almeno la metà più uno dei membri aventi
diritto. Per le riunioni della Direzione Regionale le
deliberazioni sono adottate per alzata di mano ed a
maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Le
votazioni sulle persone si possono effettuare a
scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione
all'unanimità. Le sedute della Direzione Regionale sono
aperte agli Associati.
11. Ciascun membro della Direzione Regionale ha diritto
ad un (1) voto. Non è ammesso il voto per delega. |
Art. 14
(DEL PRESIDENTE REGIONALE) |
1. Il Presidente Regionale ha la
rappresentanza legale dell'A.I.FI. Marche di fronte ai
terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente resta in carica tre anni ed è
rieleggibile una sola volta consecutivamente.
3. In caso di impedimento temporaneo o assenza del
Presidente Regionale, le sue funzioni sono esercitate
dal Segretario Regionale o da altro membro all'uopo
incaricato dal Presidente.
4. Rientrano tra i compiti del Presidente Regionale:
a. programmare e presiedere le riunioni della Direzione
Regionale e dell'Ufficio di Presidenza Regionale;
b. convocare i soci alle Assemblee ordinarie e
straordinarie;
c. stipulare i contratti e firmare la corrispondenza,
salvo specifica delega;
d. garantire il rispetto delle norme statutarie e
regolamentari che regolano la vita associativa.
5. I provvedimenti di urgenza possono essere assunti
direttamente dal Presidente Regionale e successivamente
ratificati dalla Direzione Regionale.
6. In caso di impedimento permanente, di dimissioni o di
morte del Presidente Regionale, il sostituto di cui al
comma 3 dovrà procedere, nel termine massimo di tre
mesi, all'integrazione del primo dei non eletti ed alla
convocazione del Congresso Regionale per il rinnovo di
tutte le cariche elettive.
7. Il Presidente Regionale, essendo statutariamente
membro della Direzione Nazionale, ha il compito di
diffondere ed applicare a livello locale gli indirizzi
forniti in sede nazionale, pur nel rispetto
dell'autonomia delle articolazioni territoriali. |
Art. 15
(DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA REGIONALE) |
1. L'Ufficio di Presidenza Regionale è
composto dal Presidente Regionale e da quattro membri,
tra cui il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile
Regionale Ufficio Formazione e il Responsabile Regionale
Ufficio Giuridico Legale, designati dal Presidente
medesimo tra i consiglieri eletti dal Congresso
Regionale.
2. L'Ufficio di Presidenza Regionale è l'organo di
amministrazione attiva dell'Associazione. L'Ufficio di
Presidenza Regionale predispone altresì i programmi e
gli schemi di lavoro elaborati dagli uffici competenti
da sottoporre all'approvazione della Direzione
Regionale.
3. In caso di urgenza, l'Ufficio di Presidenza
Regionale adotta provvisoriamente i provvedimenti di
competenza della Direzione Regionale, che dovranno da
questa essere ratificati nella prima riunione utile
successiva, da convocarsi anche in via straordinaria
entro e non oltre i successivi trenta giorni.
4. L'Ufficio di Presidenza Regionale assume i
provvedimenti a maggioranza assoluta dei suoi membri.
5. L'Ufficio di Presidenza Regionale può avvalersi di
consulenti esterni o interni per progetti di particolare
interesse o rilevanza sottoposti alla approvazione della
Direzione Regionale, quali lo sviluppo della libera
professione, le relazioni con l'estero, le relazioni
sociali, la comunicazione e le pubbliche relazioni, la
stampa e quant'altro ritenuto di utilità per il
progresso dell'Associazione. Il ricorso a consulenti
esterni è subordinato alla preventiva presentazione dei
progetti, dei relativi costi e dei criteri di scelta del
consulente.
6. Ciascun membro dell'Ufficio di Presidenza Regionale,
escluso il Presidente, è responsabile di un Ufficio
Centrale preposto ad un settore statutario di funzioni e
attività, secondo regole di funzionamento sottoposte a
ratifica della Direzione Regionale.
7. Sono Uffici Centrali la Segreteria Regionale, la
Tesoreria, la Formazione e Ricerca, il Giuridico
Professionale all'interno del quale sono istituite
specifiche sezioni per la libera professione, per la
sanità pubblica e per la sanità privata. |
Art. 16
(DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI) |
1. Il Collegio Regionale dei Revisori
dei Conti è composto da tre membri effettivi e due
supplenti in possesso della qualifica di associato
ordinario.
2. I tre componenti il Collegio Regionale dei Revisori
dei Conti che hanno riportato il maggior numero di
preferenze sono eletti quali membri effettivi e restano
in carica per un triennio.
3. E' disposta l'incompatibilità della funzione di
componente del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti
con qualsiasi altra carica dell'associazione.
4. I membri effettivi del Collegio Regionale hanno
diritto di partecipare, senza voto deliberativo, alle
riunioni della Direzione Regionale.
5. I componenti il Collegio Regionale dei Revisore dei
Conti hanno il compito di:
a) accertare la regolare tenuta della contabilità e la
corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e
delle scritture contabili;
b) compiere, almeno ogni trimestre, accertamenti
sull'entità del patrimonio e sulla consistenza di cassa;
c) esaminare i libri contabili ed i bilanci, preventivi
e consuntivi, prima della loro presentazione;
d) redigere una relazione annuale, da allegare ai
bilanci, contenente le proprie osservazioni sulla
gestione finanziaria.
6. Tutti i poteri dei componenti il Collegio Regionale
dei Revisori dei Conti uscente devono intendersi
prorogati fino all'elezione dei loro successori. |
Art. 17
(DELLE NORME IN MATERIA DI BILANCIO) |
1. Ai sensi di quanto previsto dal
codice civile, almeno una volta l'anno, deve essere
convocata l' Assemblea ordinaria dei soci per
l'approvazione del bilancio dell'esercizio.
2. L' Assemblea dei soci sarà convocata, per
l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale,
entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio,
ma anche entro un termine maggiore non superiore in ogni
caso a centottanta giorni, quando particolari esigenze
lo richiedano.
3. E' fatto obbligo per l'Associazione di redigere ed
approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statutarie.
4. L'esercizio amministrativo dell'A.I.FI. Marche inizia
il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. |
Art. 18
(DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEI PROCEDIMENTI RELATIVI
ALLA COMMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI) |
1. Il Collegio Regionale dei Probiviri
è costituito da tre, più due supplenti,
componenti eletti dal Congresso Regionale.
2. La funzione di componente il Collegio Regionale dei
Probiviri è incompatibile con qualsiasi carica negli
Organi Nazionali e nelle Associazioni Territoriali.
3. Per essere proboviro è necessario avere riconosciuti
requisiti di probità, serietà, saggezza, onestà civica e
professionale e non essere mai incorso in alcun
provvedimento disciplinare. Il Collegio Regionale dei
Probiviri giudica, in prima istanza:
a. sulle violazioni del codice deontologico e sui
procedimenti disciplinari a carico degli iscritti della
Regione Marche;
b. in merito alle infrazioni commesse dai componenti gli
Organi Regionali;
c. in ordine ai fatti disciplinarmente rilevanti
commessi dai partecipanti al Congresso Regionale durante
il suo svolgimento, mentre giudica in grado di appello
sulle decisioni emanate dai corrispondenti Collegi
Territoriali (Provinciali ed Interprovinciali) dei
Probiviri.
4. Il Collegio Regionale dei Probiviri, qualora
riscontri fatti costituenti reato commessi dai
componenti gli Organi Regionali e Provinciali ove
esistenti ed attinenti comunque la gestione
dell'Associazione, deve informarne la Direzione
Regionale affinché promuova le necessarie azioni civili
e/o denunce-querele.
5. Il Collegio Regionale dei Probiviri nomina al suo
interno il Presidente ed il Segretario; quest'ultimo
sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. Il
collegio giudicante è formato dal Presidente (o in sua
vece dal Segretario) e da due degli altri componenti
estratti a sorte. I componenti il Collegio devono
astenersi dal giudicare qualora emergano ragioni di
specifica incompatibilità.
6. Nei casi di cui alle lettere b. e c. del comma terzo
del presente articolo, l'azione disciplinare è promossa
dal Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri,
anche su richiesta di membri della Direzione Regionale.
Nel caso di cui alla lettera c., l'azione può essere
promossa anche su richiesta scritta di almeno 50
iscritti alle associazioni provinciali, la quale dovrà
essere rimessa alla Direzione Regionale, per un primo
giudizio di non manifesta infondatezza.
7. Nei confronti del Presidente Regionale, l'azione è
promossa dalla Direzione Regionale.
8. Il Collegio giudicherà con libertà di forma, previa
specifica contestazione degli addebiti disciplinari ed
emetterà la sua decisione a maggioranza, con motivazione
in fatto e diritto. L'associato sottoposto a
procedimento potrà presentare scritti difensivi e
documenti e chiedere di essere sentito dal Collegio;
egli inoltre potrà farsi assistere da un suo
rappresentante incaricato.
9. Sono prorogati tutti i poteri dei componenti il
Collegio Regionale dei Probiviri uscente fino
all'elezione dei loro successori.
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Art. 20
(DEI CONSULENTI REGIONALI) |
1. Gli Organi regionali possono
avvalersi di specifiche professionalità e di esperti per
consulenze, pareri ed indirizzi tecnici nei vari settori
di attività, con riferimento a progetti di particolare
interesse o rilevanza sottoposti all'approvazione della
Direzione Regionale, quali lo sviluppo della libera
professione, le relazioni sociali, l'attività di
vigilanza sulle pubblicazioni e quant'altro ritenuto di
utilità per lo sviluppo e l'affermazione dell'attività
dell'A.I.FI. Regione Marche.
Il ricorso a consulenti esterni è subordinato alla
preventiva presentazione dei progetti, dei relativi
costi ed all'individuazione dei criteri di scelta del
consulente. |
CAPO III
ASSOCIAZIONI TERRITORIALI |
Art. 20
(DELLA PROVINCIA) |
1. La Provincia è articolata su base
territoriale con un minimo di cinquanta (50)
Fisioterapisti almeno iscritti da due anni.
La denominazione dovrà essere "Associazione Italiana
Fisioterapisti (A.I.FI.)" seguita dall'indicazione della
"Provincia" corrispondente.
E' consentita l'articolazione interprovinciale previa
autorizzazione della Direzione Regionale, la quale viene
rilasciata nel caso in cui tale aggregazione tra
province limitrofe consenta di raggiungere il numero
legale richiesto. Tra Province limitrofe può essere
autorizzata una sola Associazione Interprovinciale.
2. L'articolazione provinciale persegue gli stessi scopi
e svolge l'attività associativa nei singoli territori
provinciali. La Provincia di appartenenza dell'Associato
si determina sulla base del luogo nel quale egli svolge
prevalentemente la propria attività. Le Associazioni
Provinciali dovranno fornire preliminarmente le
opportune indicazioni ed informazioni in merito alla
propria operatività, evitando di contrastare e/o
arrecare ogni possibile danno alle attività espletate in
sede regionale o nazionale, cercando anzi di integrarle
laddove possibile. Operano nel rispetto degli indirizzi
e dei programmi deliberati dagli organi nazionali.
3. E' stabilita autonomia giuridica, economica e
finanziaria, garantita da uno Statuto proprio che dovrà
essere sottoposto alla Direzione Regionale per
verificarne la conformità ed i contenuti, ed alla
conseguente ratifica della Direzione Nazionale (secondo
le disposizioni di cui all'art. 19 dello Statuto
Nazionale), in base alle medesime modalità previste per
lo Statuto Regionale.
4. Gli Organi provinciali sono analoghi a quelli
previsti in sede regionale, vengono eletti ed agiscono
nel rispetto degli stessi criteri, e le modalità e gli
atti che li disciplinano devono seguire le linee guida
previste per gli organismi regionali.
5. Il Presidente Provinciale fa parte di diritto della
Direzione Regionale ai sensi dell'art. 13, comma 1 del
presente Statuto, al fine di garantire armonia ed
unitarietà di intenti e di linee programmatiche.
6. Con riferimento ai proventi, valgono le norme di cui
all'art. 13, comma 5 lett. g) del presente Statuto, da
ciò derivando che il tesseramento associativo è
demandato direttamente alle Province, le quali
percepiranno direttamente dalla Tesoreria Regionale le
percentuali così come previste e stabilite a livello
regionale.
7. Le cariche provinciali non sono incompatibili con
quelle regionali.
8. Le Associazioni provinciali e interprovinciali devono
prevedere nei propri Statuti l'obbligo di appartenenza
all'Associazione Nazionale e devono uniformare le
previsioni degli atti costitutivi, statutari e
regolamentari alle disposizioni del presente statuto e
di quello dell'A.I.FI. Nazionale.
9. In particolare, gli Statuti provinciali e
interprovinciali devono uniformarsi a quanto previsto
dall'art. 19 comma 3 e seguenti dello Statuto dell'A.I.FI.
Nazionale. |
CAPO IV
G.I.S. GRUPPI DI INTERESSE SPECIALISTICO |
Art. 21
(GRUPPI INTERESSE SPECIALISTICO) |
1. L'A.I.FI. Marche favorisce la
costituzione di Sezioni regionali dei G.I.S. formati a
livello Nazionale, riconoscendoli quali unità di
approfondimento culturale e professionale sul livello
territoriale. Il numero minimo per la costituzione deve
essere di 10 i cui componenti devono essere Soci
iscritti.
2. La richiesta di formazione di una Sezione regionale
deve essere presentata entro il 31/12 dell'anno
antecedente a quello di attivazione ed autorizzata dalla
Direzione Regionale e deve contenere:
a. una dettagliata dichiarazione della ragione e degli
scopi della Sezione regionale;
b. la verifica dell'assenza di conflitti di competenza
con altri G.I.S. esistenti;
c. l'espresso riconoscimento del divieto di utilizzo per
fini individuali dei singoli associati;
d. la preventiva valutazione positiva del corrispondente
G.I.S. e il regolamento attuativo in accordo con le
norme del G.I.S. Nazionale.
3. La richiesta deve, altresì, essere corredata da un
dettagliato bilancio preventivo per il primo anno di
attività e da un programma generale di attività.
4. La domanda è approvata dalla Direzione Regionale a
maggioranza.
5. La iscrizione ad un G.I.S. Regionale comporta, se
previsto dal regolamento, il versamento di una quota
aggiuntiva che comunque non potrà essere superiore alla
quota di iscrizione all'A.I.FI. Marche.
Tali quote confluiranno in un apposita voce del bilancio
dell'A.I.FI. Marche e saranno utilizzate esclusivamente
per gli scopi di cui al presente Capo e al Capo III
dello Statuto dell'A.I.FI. Nazionale.
6. Ogni G.I.S. Regionale identifica al suo interno un
Responsabile con compiti organizzativo– gestionali che
dovrà rendere il conto della gestione
economica-contabile.
7. Il G.I.S. Regionale decade quando non siano più
presenti i requisiti richiesti per la sua costituzione. |
CAPO V
NORME DISCIPLINARI |
Art. 22
(DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE REGIONALE E PROVINCIALE) |
1.Il procedimento disciplinare è
attivato dalla Presidenza Regionale che, raccolte le
dovute informazioni, ne dà comunicazione all'interessato
e al Presidente del Collegio dei Probiviri.
Nei confronti del Presidente Regionale e dei Presidenti
Provinciali i poteri di iniziativa sono della Direzione
Regionale.
2. Il Collegio Regionale dei Probiviri formalizza la
contestazione di addebiti all'associato, che ha tempo
venti giorni dalla ricezione della contestazione per
presentare propri scritti difensivi e documenti. Egli
può avvalersi di un legale e può chiedere di essere
sentito o che siano sentite persone informate sui fatti.
3. Entro novanta giorni dalla comunicazione di
attivazione del procedimento il Collegio giudicante deve
esprimere il proprio parere ed irrogare l'eventuale
sanzione disciplinare.
4. L'associato può interporre appello al Collegio
Nazionale dei Probiviri, dandonecomunicazione al
Presidente Nazionale. L'appello non ha effetti
interruttivi e/o sospensivi nei confronti dell'eventuale
provvedimento.
5. L'inosservanza dei modi e tempi prescritti nei commi
precedenti determina
infrazione disciplinare che sarà sottoposta a giudizio
di un altro Collegio
Regionale individuato dalla Presidenza Nazionale dell'A.I.FI..
6. I procedimenti a livello provinciale sono sottoposti
alle competenze degli
Organi equiparati esistenti in tale sede, fermo restando
che, prima di ricorrere a quello nazionale, è previsto
un grado di appello in ambito regionale, secondo quanto
disposto all'art. 18, comma 4 del presente Statuto. |
Art. 23
(DELLE SANZIONI) |
1. Le sanzioni irrogabili sono:
a. l'ammonizione, che consiste nel diffidare
l'interessato a non ricadere nella mancanza commessa;
b. la censura, che consiste in una dichiarazione di
biasimo scritta;
c. la sospensione, che consiste in un temporaneo
allontanamento dall'Associazione Regionale;
d. la radiazione, che consiste nell'espulsione
definitiva dall'Associazione.
2. Costituisce motivo di sospensione disciplinare
dall'Associazione la violazione di uno o più doveri
stabiliti dal Codice Deontologico e dall'art. 8 del
presente Statuto. La sospensione ha durata massima sei
mesi.
3. La sanzione disciplinare è comminata in proporzione
alla gravità della violazione e all'entità dei danni
cagionati all'Associazione Regionale o agli associati.
4. La Direzione Regionale o il Collegio Regionale dei
Probiviri, nei casi di cui all'art.17, comma 4, lett. a)
e b) dello Statuto Nazionale e qui riportati all'art.18,
comma 4, possono disporre la sospensione cautelare a
carico del socio sottoposto a procedimento allorché:
- sussistano ragionevoli motivi per ritenere che abbia
violato le norme del Codice Deontologico;
- nell'ipotesi in cui, nel tempo necessario alla
conclusione del procedimento disciplinare, la permanenza
della qualità di associato possa comportare un
pregiudizio per l'Associazione o costituire un ostacolo
all'accertamento dei fatti e delle responsabilità;
- nel caso in cui l'associato sia sottoposto a
procedimento penale, in attesa della sentenza
definitiva.
5. La sospensione cautelare è a tempo determinato e non
può essere superiore ad un anno, nei casi di cui ai
punti a e b, e sino alla condanna definitiva, nel caso
di cui al punto c, del presente articolo. |
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
Art. 24
(DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI) |
1. Il funzionamento dell'Associazione e
le norme non espressamente contemplate nel presente
Statuto, sono integrate da Regolamenti interni centrali
o periferici, approvati dai rispettivi Organi direttivi.
I Regolamenti Regionali e Provinciali possono anche
disciplinare delle specifiche questioni, ed in ogni caso
devono essere emanati in maniera conforme a quello
Nazionale, riguardo a:
a. la misura e le modalità di rimborso delle spese
sostenute dai componenti degli organi associativi;
b. l'organizzazione dei G.I.S.;
c. le modalità per assicurare la partecipazione degli
studenti di cui all'art.5 bis alla vita associativa.
2. In caso di interpretazioni controverse dello Statuto,
il Collegio Regionale dei Probiviri esprime
interpretazione autentica con propria determinazione.
3. Le suddette deliberazioni sono adottate a maggioranza
assoluta dei componenti. |
Art. 25
(DELLE INCOMPATIBILITA' CON LE CARICHE
DELL'ASSOCIAZIONE) |
| L'ufficio di Presidenza Regionale è
delegato a predisporre un regolamento per la definizione
delle incompatibilità tra cariche statutarie e incarichi
esterni all'associazione che possano risultare in
contrasto con gli interessi della stessa, da sottoporre
alla Direzione Regionale. |
Art. 26
(DELLE NORME TRANSITORIE) |
1. Al fine di garantire continuità
operativa ed organizzativa all'Associazione, gli Organi
operanti a livello regionale ed eventualmente
provinciale ove esistenti debbono intendersi prorogati e
proseguire quindi regolarmente fino alla scadenza del
proprio mandato, fatte salve le eccezioni di decadenza o
di impedimento. Decorso tale termine, si provvederà al
rinnovo delle cariche sociali secondo le modalità
illustrate nei precedenti articoli.
2. Le disposizioni inerenti la ripartizione della quota
associativa entrano in vigore a far tempo dal 1 gennaio
2003 ed a valere dall'esercizio 2003.
3. In via transitoria e sino all'esito dei procedimenti
giudiziari in corso possono continuare ad essere
associati gli iscritti in possesso dei titoli di
terapista in neuropsicomotricità dell'età evolutiva che
abbiano esercitato l'attività di fisioterapista ed
optino per quest'ultima.
4. La convocazione del primo Congresso Straordinario
prevede il coinvolgimento di tutti i soci, al fine di
garantire la partecipazione alla vita associativa nel
rispetto dei diritto e dei doveri degli stessi. |
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