Chi Siamo
Il Fisioterapista
L'associazione
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CAPO I
PRINCIPI GENERICI E SOCI
Art. 1
(DELLA COSTITUZIONE E DELLE NORME FONDAMENTALI)
1. L' "Associazione Italiana Fisioterapisti Regione Marche" (sigla "A.I.FI. Marche") è un'associazione prevalentemente territoriale che condivide tra l'altro i principi fondamentali dell'A.I.FI. Nazionale. L' "Associazione" che ha sede in Civitanova Marche (MC), via Del Grappa n° 51, rappresenta a livello territoriale l'Associazione di categoria dei Fisioterapisti, così come definiti dal D.M. n. 741 del 14 settembre 1994 e successive integrazioni e/o modifiche. I Fisioterapisti sono i professionisti sanitari che, in possesso del titolo abilitante di laurea o di diploma universitario, o di altro titolo equipollente ai sensi della normativa vigente, svolgono in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita, in regime di libera professione o di dipendenza da strutture pubbliche o private.
Possono essere iscritti all'A.I.FI. Regionale anche gli stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando il loro titolo sia riconosciuto abilitante in Italia o siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo Italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo internazionale che consenta loro l'esercizio della professione in Italia.

2. L'A.I.FI. Regione Marche è regolata dalle norme del presente Statuto e dalle deliberazioni degli Organi associativi adottate in conformità delle norme statutarie, con propria autonomia giuridica, economica e finanziaria, anche se riconosce e persegue i medesimi principi programmatici dell'Associazione Nazionale.

3. L' "Associazione" svolge la sua attività prevalentemente in ambito regionale, e può utilizzare anche il logo nazionale riconosciuto, per espressa autorizzazione ricevuta. Essa non ha fini di lucro, trattandosi di ente non commerciale anche se può svolgere attività di natura commerciale purché non a carattere prevalente, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 460/97.

4. E' fatto assoluto divieto per l' "Associazione" di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante il corso della vita associativa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

5. E' fatto obbligo per l' "Associazione" di devolvere il patrimonio sociale, in caso di suo scioglimento per qualsivoglia causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190 della L. 662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
6. La durata della A.I.FI. Marche è illimitata.

7. E' prevista espressamente l'intrasmissibilità, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, della quota o contributo associativo nemmeno per causa di morte.

8. Non è prevista alcuna forma di rivalutabilità della quota o contributo associativo.

9. Norme particolari inerenti le modalità di convocazione ed il funzionamento degli Organi associativi dell'A.I.FI. Marche, nonché tutti gli ulteriori aspetti dell'attività associativa non espressamente disciplinati dal presente Statuto, saranno oggetto di specifiche deliberazioni dalla Direzione Regionale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del presente Statuto.
Art. 2
(DEGLI SCOPI)
L'A.I.FI. Regione Marche si prefigge di rappresentare, promuovere e tutelare la categoria dei Fisioterapisti, cercando di coniugare gli interessi dei suoi membri con quelli della comunità e di sviluppare la conoscenza e al tempo stesso l'approfondimento scientifico in ambito professionale, incluse la pratica professionale, la formazione e la ricerca. Nel rispetto di tali finalità, l' "Associazione" regionale intende svolgere le seguenti attività:
a) definire, promuovere e salvaguardare i principi etici e deontologici che contraddistinguono la professione svolta, garantendo e vigilando sul loro rispetto;
b) definire, mantenere e promuovere standards e linee guida per l'esercizio professionale ai fini del miglioramento continuo dello stato di salute/benessere della collettività;
c) sviluppare la formazione in riabilitazione e migliorare l'attività scientifica e di ricerca, anche attraverso la pubblicazione di opere e di editoriali sulle materie di competenza, collaborando peraltro con i mass-media al fine di garantire una corretta informazione e divulgazione sulle tematiche della riabilitazione;
d) organizzare e svolgere convegni e corsi di formazione professionale, rivolti alla qualificazione ed al costante aggiornamento degli associati e dei Fisioterapisti in genere, nonché alla crescita del numero degli iscritti alla categoria;
e) coadiuvare e collaborare con gli Organi associativi nazionali e locali mediante espletamento di attività propositiva, tesa a regolamentare le discipline nell'ambito delle quali operano gli associati, al fine peraltro di fornire a questi ultimi strumenti e servizi idonei per il miglioramento delle proprie conoscenze;
f) promuovere e collaborare con le associazioni dei cittadini per la tutela della salute;
g) operare nell'ambito della politica generale e delle linee di indirizzo stabilite dalla A.I.FI. Nazionale, con titolarità nel proprio ambito regionale di tutte le prerogative e facoltà spettanti all'A.I.FI. Nazionale e a questa non espressamente riservate;
h) promuovere gli atti necessari per addivenire ad una struttura associativa a carattere federativo, con particolare riferimento alla promozione ed al sostegno di articolazioni provinciali ed interprovinciali.
Art. 3
(DEI LIVELLI ASSOCIATIVI TERRITORIALI)
1. L'A.I.FI. Regione Marche può articolarsi in Associazioni Provinciali.

2. L'ambito provinciale coincide con il territorio della Provincia di riferimento.

3. La Direzione Regionale può promuovere la costituzione di Associazioni Interprovinciali, in considerazione delle specifiche realtà territoriali.

4. L'ambito interprovinciale coincide con il territorio delle Province di riferimento.

5. I livelli provinciali e interprovinciali una volta costituiti hanno autonomia giuridica, economica e finanziaria e sono organizzati secondo le norme previste dai rispettivi Statuti.

6. I rapporti tra A.I.FI. Marche e le Associazioni provinciali o interprovinciali, sono regolati dal presente statuto e da quello dell'A.I.FI. Nazionale.
Art. 4
(DEI PROVENTI)
1. I proventi dell'A.I.FI. Regione Marche sono rappresentati dalle quote associative, ordinarie e straordinarie, dall'eventuale maggiorazione di quota deliberata dalla Direzione Regionale che non potrà eccedere più della metà della quota di iscrizione, dai contributi specifici degli Associati a sostegno di ulteriori attività svolte ed a copertura di specifici costi per eventuali corsi di formazione organizzati e per le pubblicazioni, dai contributi di Enti pubblici e/o privati, dalle entrate provenienti dalle attività commerciali (da espletarsi pur sempre nel rispetto dei limiti di legge già citati all'art. 1, comma 3) e da eventuali donazioni, eredità e lasciti testamentari che siano accettati dalla Direzione Regionale e non contrastino con gli scopi sociali, né siano di ostacolo all'indipendenza o all'autonomia della propria gestione.

2. L'A.I.FI. Regione Marche provvederà ad effettuare, anche in nome e per conto dell'A.I.FI. Nazionale, i tesseramenti associativi di ciascun anno solare nei termini stabiliti dalla Direzione Nazionale, accreditando poi, alla Tesoreria Nazionale dell'A.I.FI. e alle Associazioni Provinciali, ove costituite, entro il giorno 15 del mese successivo, le percentuali delle quote riscosse in nome e per conto loro.

3. La Direzione Regionale dell'A.I.FI. Regione Marche ha facoltà di stabilire, in assoluta autonomia, gli incrementi della propria quota associativa annua nel limite massimo del 50% del suo ammontare. L'eventuale incremento dovrà in ogni caso essere deliberato prima del termine per il rinnovo dell'iscrizione, ovvero entro il 31 marzo. Il suddetto incremento sarà di esclusiva competenza regionale.
Art. 5
(DEI COSTITUENTI L'ASSOCIAZIONE E DELLE CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI)
Gli Associati, per la cui adesione non sussistono limiti numerici, si distinguono in:
a) Ordinari;
b) Sostenitori;
c) Onorari.
La qualità di Associato è personale ed intrasmissibile; la si perde per morte, recesso, esclusione ed espulsione.
Sono associati Ordinari coloro che:
a) siano in possesso dei titoli professionali indicati all'art. 1, dei requisiti professionali e morali richiesti per l'adesione all'A.I.FI.;
b) abbiano presentato domanda di ammissione e la stessa sia stata accolta, nonché siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Sono Associati Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, istituzioni e quei soggetti, singoli o associati, che esprimono il loro pieno appoggio all'attività e all'azione dell'associazione mediante aiuti e sovvenzioni a carattere periodico o una tantum, secondo le condizioni stabilite dalla Direzione Regionale.

3. Sono Associati Onorari coloro che per capacità, incarichi, professionalità e/o prestigio morale, o per via di cariche ricoperte, hanno reso all'Associazione servizi di particolare importanza o coloro che hanno raggiunto posizioni di particolare prestigio nel campo accademico e professionale e in ambito socio-sanitario, ed accettino di far parte dell'A.I.FI. Regione Marche. Costoro vengono nominati dalla Direzione Regionale.
Art. 5 bis
1. Sono "partecipanti studenti" coloro che frequentano il corso di Laurea per fisioterapista riconosciuto in base alla normativa vigente.
In caso di conseguimento dei titoli, di cui all'art 1 comma 1, in corso d'anno potranno integrare la quota per divenire Associati ordinari.
Art. 6
(DIRETTI DEGLI ASSOCIATI)
1. Gli Associati Ordinari hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva, che esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto. Vige il principio del voto singolo, il quale può essere espresso per mezzo delega, non per corrispondenza.

2. Gli Associati Sostenitori, Onorari e i Partecipanti Studenti non hanno diritto di voto, né capacità elettorale.

3. Lo status di Associato Sostenitore e di Associato Onorario non è incompatibile con lo status di Associato Ordinario: in tal caso l'Associato è titolare dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 7
(REQUISITI MORALI DI AMMISSIONE E PERMANENZA)
L'ammissione all'A.I.FI. Regione Marche, in qualsiasi categoria, è subordinata al possesso di condotta professionale ritenuta idonea e decorosa.
Art. 8
(DOVERI DEGLI ASSOCIATI)
1. Tutti gli Associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto e di quello dell'AI.FI. Nazionale e delle deliberazioni degli Organi associativi regionali.

2. Tutti gli Associati sono tenuti ad osservare in maniera vincolante, nello svolgimento della loro professione, quanto stabilito dal Codice Deontologico dell'Associazione.

3. E' inoltre dovere di tutti gli Associati Ordinari:
a) versare all'Associazione la quota di iscrizione annuale, stabilita dagli organi associativi regionali e nazionali;
b) partecipare alla vita associativa.

4. L'iscrizione all'Associazione ha validità annuale e coincide con l'esercizio solare, non sussistendo obbligo di rinnovo. Gli Associati Ordinari possono rinnovare la propria iscrizione mediante il versamento della quota associativa entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, senza interruzione del rapporto.

5. Gli Associati non possono assumere obbligazioni con i terzi per conto dell'A.I.FI. Marche, salvo autorizzazione da parte degli Organi associativi a compiere singoli atti in forza di delega specifica ed espressa.
Art. 9
(DELLA PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO ORDINARIO)
1. La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione ed espulsione.

2. Costituisce motivo di espulsione la presentazione, all'atto della domanda di ammissione quale associato ordinario, di documenti e/o dichiarazioni false e la recidiva nella violazione di uno o più doveri stabili dall'articolo 8, commi 1 e 2.

3. Costituisce motivo di esclusione la perdita dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a).
CAPO II
ORDINAMENTO
Art. 10
(DEGLI ORGANI REGIONALI)
Sono Organi dell'A.I.FI. Regione Marche:
- Il Congresso Regionale ;
- L'Assemblea Regionale;
- La Direzione Regionale;
- Il Presidente Regionale;
- L'Ufficio di Presidenza Regionale;
- il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
- il Collegio Regionale dei Probiviri.
I suddetti Organi agiscono in piena autonomia.
Art. 11
(DELL'ASSEMBLEA REGIONALE E DEL CONGRESSO REGIONALE)
1. L'Assemblea Regionale è costituita dai Soci regolarmente iscritti all'Associazione Regionale.

2. L'Assemblea può essere convocata in sessione ordinaria e straordinaria: essa è sovrana e può deliberare su ogni oggetto posto all'ordine del giorno. E' convocata in via ordinaria dal Presidente regionale almeno una volta all'anno e in via straordinaria quando ve ne sia la necessità.

Le convocazioni devono essere effettuate tramite avviso scritto o pubblicazione su circolari o periodici interni entro dieci giorni precedenti.

3. Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto e può essere rappresentato, mediante delega scritta, da un altro iscritto all'Associazione. Ogni intervenuto potrà avere una sola delega con firma autografa.

4. L'Assemblea Regionale in via ordinaria:
a. delibera sulla relazione programmatica del Presidente regionale;
b. discute ed approva il Bilancio Consuntivo corredato dalla relazione finanziaria del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti e quello Preventivo.
c. esprime pareri e direttive su ogni eventuale argomento all'ordine del giorno proposto dalla Direzione Regionale.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano o appello nominale o per scrutinio segreto (per le persone fisiche). L'Assemblea ordinaria è valida se in prima convocazione sono presenti almeno la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei voti rappresentati. Le questioni che riguardano le persone sono fatte a scrutinio segreto.

6. L'Assemblea straordinaria, chiamata a deliberare in merito alle questioni di carattere eccezionale, quali le modifiche dello Statuto e del Regolamento Regionale, lo scioglimento dell'Associazione regionale se all'ordine del giorno, deve ritenersi valida in presenza dello stesso quorum richiesto per quella ordinaria e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei voti rappresentati.

7. Ogni tre anni l'Assemblea è convocata in "Congresso Regionale" almeno 120 giorni prima della convocazione del Congresso dell'A.I.FI. Nazionale. Esso:
a. è convocato mediante comunicazione a mezzo stampa ovvero mediante fax o posta elettronica, almeno 90 giorni prima, affinché si provveda ad informare gli associati;
b. delibera sugli obiettivi di politica regionale;
c. elegge i delegati al Congresso Nazionale in misura di 1 ogni 30 (o frazione di 30 superiore a 15) soci ordinari iscritti nell'anno precedente. I delegati, all'atto della convocazione del Congresso, devono essere in regola con la quota di iscrizione dell'anno in corso;
d. il Presidente regionale è delegato di diritto in aggiunta ai delegati eletti;
e. elegge, tra i Soci Ordinari, i 7 membri elettivi della Direzione Regionale e tra questi elegge il Presidente Regionale;
f. elegge il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
g. elegge il Collegio Regionale dei Probiviri;
h. discute le relazioni presentate dal Presidente Regionale uscente, dai componenti l'Ufficio di Presidenza Regionale e si esprime su eventuali mozioni presentate;
i. indica ai delegati al Congresso Nazionale le linee programmatiche da eseguire.

8. L'ufficio di Presidenza del Congresso Regionale è costituito dal Presidente, da un Vicepresidente e da due Questori eletti tra i delegati; tali funzioni sono incompatibili con le candidature alla Direzione Regionale.

9. Le deliberazioni non elettive sono adottate per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a maggioranza dei voti rappresentati, con le eccezioni di cui al comma 7.
E' consentito il voto per delega.

10. Le elezioni e deliberazioni sulle persone sono fatte a scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione del Congresso Regionale espressa all'unanimità.
Art. 12
(DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA)
1. L'Assemblea straordinaria può essere convocata, con le stesse modalità dell'articolo 11:
a. dal Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, qualora sussistano gravi inadempienze di carattere amministrativo e gestionale;
b. dalla Direzione Regionale;
c. da almeno tanti associati che rappresentano 2/3 degli iscritti.

2. All'atto della convocazione, da effettuarsi entro i trenta gg. dalla presentazione dell'istanza di cui al p.to c., sarà la Direzione Regionale a stabilire sede, data e modalità di svolgimento.
Art. 13
(DELLA DIREZIONE REGIONALE)
1. La Direzione Regionale è costituita dai sette membri eletti dal Congresso Regionale e dai Presidenti delle Associazioni Provinciali o interprovinciali o loro delegati, ove esistenti.

2. La Direzione Regionale è presieduta dal Presidente Regionale e, in caso di suo impedimento, dal Segretario Regionale.

3. La Direzione Regionale resta in carica per tre anni.

4. In caso di dimissioni, di impedimento permanente o morte di un membro, entrerà a far parte della Direzione Regionale il primo dei non eletti all'ultimo Congresso Regionale. In ipotesi di assenza di membri non eletti, coloro ancora in carica provvederanno a svolgere le proprie funzioni in seno alla Direzione Regionale al fine di garantire la sopravvivenza dell'Associazione, fermo restando che il Presidente dovrà provvedere nel termine massimo di tre mesi dalla data di ricezione delle dimissioni alla convocazione del Congresso per l'elezione dei nuovi membri in sostituzione di coloro che non fanno più parte della Direzione Regionale.

5. La Direzione Regionale ha il compito di:
a. garantire l'attuazione delle scelte programmatiche operate dal Congresso Regionale;
b. vigilare, a livello regionale, sul rispetto del Codice Deontologico, sul decoro e l'autonomia della professione;
c. indicare gli obiettivi annuali dell'attività associativa e le strategie politiche nel campo della formazione, della tutela giuridica e della rappresentanza della categoria per il loro perseguimento, in coerenza con quanto stabilito dal Congresso Regionale e in linea con la politica generale dell'A.I.FI. nazionale;
d. gestire e diffondere a livello Regionale l'immagine e il sentimento associativo;
e. riconoscere la costituzione delle Associazioni territoriali, verificare la conformità dei relativi Statuti e Regolamenti rispettivamente alle disposizioni del presente Statuto ed agli atti regolamentari degli Organi Regionali;
f. predisporre il bilancio regionale preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale;
g. determinare l'eventuale aumento della quota associativa; provvedere a ripartire alle organizzazioni territoriali provinciali ed interprovinciali, se costituite, una parte di quota associativa in conformità alle disposizioni generali dell'Associazione ed alle percentuali individuate in sede regionale.

6. I titolari di cariche elettive Regionali hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, da determinarsi con metodo analitico, e ad una indennità per ogni giornata lavorativa interamente impegnata in attività associative. Il limite e l'entità di tali spese nonché le indennità sono stabilite dalla Direzione Regionale ed inserite nell'ambito del bilancio di previsione.

7. Gli atti e le decisioni di tale Organo sono riportati su un apposito registro tenuto a cura dal Segretario Regionale, con facoltà per ciascun associato di poterne prendere visione.

8. La Direzione Regionale si riunisce in via ordinaria almeno tre volte all'anno e in via straordinaria su convocazione del Presidente Regionale con avviso scritto, telegramma o a mezzo fax, o posta elettronica, da inviare almeno sette giorni prima della data della riunione, con indicazione dell'ordine del giorno. Nell'ipotesi di particolare urgenza il preavviso è ridotto a due giorni.

9. La convocazione straordinaria può essere inoltre richiesta da 1/3 dei componenti della Direzione Regionale.

10. Le riunioni sono validamente costituite se ad esse sono presenti almeno la metà più uno dei membri aventi diritto. Per le riunioni della Direzione Regionale le deliberazioni sono adottate per alzata di mano ed a maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Le votazioni sulle persone si possono effettuare a scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione all'unanimità. Le sedute della Direzione Regionale sono aperte agli Associati.

11. Ciascun membro della Direzione Regionale ha diritto ad un (1) voto. Non è ammesso il voto per delega.
Art. 14
(DEL PRESIDENTE REGIONALE)
1. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale dell'A.I.FI. Marche di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.

3. In caso di impedimento temporaneo o assenza del Presidente Regionale, le sue funzioni sono esercitate dal Segretario Regionale o da altro membro all'uopo incaricato dal Presidente.

4. Rientrano tra i compiti del Presidente Regionale:
a. programmare e presiedere le riunioni della Direzione Regionale e dell'Ufficio di Presidenza Regionale;
b. convocare i soci alle Assemblee ordinarie e straordinarie;
c. stipulare i contratti e firmare la corrispondenza, salvo specifica delega;
d. garantire il rispetto delle norme statutarie e regolamentari che regolano la vita associativa.

5. I provvedimenti di urgenza possono essere assunti direttamente dal Presidente Regionale e successivamente ratificati dalla Direzione Regionale.

6. In caso di impedimento permanente, di dimissioni o di morte del Presidente Regionale, il sostituto di cui al comma 3 dovrà procedere, nel termine massimo di tre mesi, all'integrazione del primo dei non eletti ed alla convocazione del Congresso Regionale per il rinnovo di tutte le cariche elettive.

7. Il Presidente Regionale, essendo statutariamente membro della Direzione Nazionale, ha il compito di diffondere ed applicare a livello locale gli indirizzi forniti in sede nazionale, pur nel rispetto dell'autonomia delle articolazioni territoriali.
Art. 15
(DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA REGIONALE)
1. L'Ufficio di Presidenza Regionale è composto dal Presidente Regionale e da quattro membri, tra cui il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile Regionale Ufficio Formazione e il Responsabile Regionale Ufficio Giuridico Legale, designati dal Presidente medesimo tra i consiglieri eletti dal Congresso Regionale.

2. L'Ufficio di Presidenza Regionale è l'organo di amministrazione attiva dell'Associazione. L'Ufficio di Presidenza Regionale predispone altresì i programmi e gli schemi di lavoro elaborati dagli uffici competenti da sottoporre all'approvazione della Direzione Regionale.

3. In caso di urgenza, l'Ufficio di Presidenza Regionale adotta provvisoriamente i provvedimenti di competenza della Direzione Regionale, che dovranno da questa essere ratificati nella prima riunione utile successiva, da convocarsi anche in via straordinaria entro e non oltre i successivi trenta giorni.

4. L'Ufficio di Presidenza Regionale assume i provvedimenti a maggioranza assoluta dei suoi membri.

5. L'Ufficio di Presidenza Regionale può avvalersi di consulenti esterni o interni per progetti di particolare interesse o rilevanza sottoposti alla approvazione della Direzione Regionale, quali lo sviluppo della libera professione, le relazioni con l'estero, le relazioni sociali, la comunicazione e le pubbliche relazioni, la stampa e quant'altro ritenuto di utilità per il progresso dell'Associazione. Il ricorso a consulenti esterni è subordinato alla preventiva presentazione dei progetti, dei relativi costi e dei criteri di scelta del consulente.

6. Ciascun membro dell'Ufficio di Presidenza Regionale, escluso il Presidente, è responsabile di un Ufficio Centrale preposto ad un settore statutario di funzioni e attività, secondo regole di funzionamento sottoposte a ratifica della Direzione Regionale.

7. Sono Uffici Centrali la Segreteria Regionale, la Tesoreria, la Formazione e Ricerca, il Giuridico Professionale all'interno del quale sono istituite specifiche sezioni per la libera professione, per la sanità pubblica e per la sanità privata.
Art. 16
(DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI)
1. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti in possesso della qualifica di associato ordinario.

2. I tre componenti il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti che hanno riportato il maggior numero di preferenze sono eletti quali membri effettivi e restano in carica per un triennio.

3. E' disposta l'incompatibilità della funzione di componente del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti con qualsiasi altra carica dell'associazione.

4. I membri effettivi del Collegio Regionale hanno diritto di partecipare, senza voto deliberativo, alle riunioni della Direzione Regionale.

5. I componenti il Collegio Regionale dei Revisore dei Conti hanno il compito di:
a) accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
b) compiere, almeno ogni trimestre, accertamenti sull'entità del patrimonio e sulla consistenza di cassa;
c) esaminare i libri contabili ed i bilanci, preventivi e consuntivi, prima della loro presentazione;
d) redigere una relazione annuale, da allegare ai bilanci, contenente le proprie osservazioni sulla gestione finanziaria.

6. Tutti i poteri dei componenti il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti uscente devono intendersi prorogati fino all'elezione dei loro successori.
Art. 17
(DELLE NORME IN MATERIA DI BILANCIO)
1. Ai sensi di quanto previsto dal codice civile, almeno una volta l'anno, deve essere convocata l' Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio.

2. L' Assemblea dei soci sarà convocata, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma anche entro un termine maggiore non superiore in ogni caso a centottanta giorni, quando particolari esigenze lo richiedano.

3. E' fatto obbligo per l'Associazione di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

4. L'esercizio amministrativo dell'A.I.FI. Marche inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 18
(DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA COMMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI)
1. Il Collegio Regionale dei Probiviri è costituito da tre, più due supplenti, componenti eletti dal Congresso Regionale.

2. La funzione di componente il Collegio Regionale dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi carica negli Organi Nazionali e nelle Associazioni Territoriali.

3. Per essere proboviro è necessario avere riconosciuti requisiti di probità, serietà, saggezza, onestà civica e professionale e non essere mai incorso in alcun provvedimento disciplinare. Il Collegio Regionale dei Probiviri giudica, in prima istanza:
a. sulle violazioni del codice deontologico e sui procedimenti disciplinari a carico degli iscritti della Regione Marche;
b. in merito alle infrazioni commesse dai componenti gli Organi Regionali;
c. in ordine ai fatti disciplinarmente rilevanti commessi dai partecipanti al Congresso Regionale durante il suo svolgimento, mentre giudica in grado di appello sulle decisioni emanate dai corrispondenti Collegi Territoriali (Provinciali ed Interprovinciali) dei Probiviri.

4. Il Collegio Regionale dei Probiviri, qualora riscontri fatti costituenti reato commessi dai componenti gli Organi Regionali e Provinciali ove esistenti ed attinenti comunque la gestione dell'Associazione, deve informarne la Direzione Regionale affinché promuova le necessarie azioni civili e/o denunce-querele.


5. Il Collegio Regionale dei Probiviri nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario; quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. Il collegio giudicante è formato dal Presidente (o in sua vece dal Segretario) e da due degli altri componenti estratti a sorte. I componenti il Collegio devono astenersi dal giudicare qualora emergano ragioni di specifica incompatibilità.

6. Nei casi di cui alle lettere b. e c. del comma terzo del presente articolo, l'azione disciplinare è promossa dal Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri, anche su richiesta di membri della Direzione Regionale.
Nel caso di cui alla lettera c., l'azione può essere promossa anche su richiesta scritta di almeno 50 iscritti alle associazioni provinciali, la quale dovrà essere rimessa alla Direzione Regionale, per un primo giudizio di non manifesta infondatezza.

7. Nei confronti del Presidente Regionale, l'azione è promossa dalla Direzione Regionale.

8. Il Collegio giudicherà con libertà di forma, previa specifica contestazione degli addebiti disciplinari ed emetterà la sua decisione a maggioranza, con motivazione in fatto e diritto. L'associato sottoposto a procedimento potrà presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito dal Collegio; egli inoltre potrà farsi assistere da un suo rappresentante incaricato.

9. Sono prorogati tutti i poteri dei componenti il Collegio Regionale dei Probiviri uscente fino all'elezione dei loro successori.

Art. 20
(DEI CONSULENTI REGIONALI)
1. Gli Organi regionali possono avvalersi di specifiche professionalità e di esperti per consulenze, pareri ed indirizzi tecnici nei vari settori di attività, con riferimento a progetti di particolare interesse o rilevanza sottoposti all'approvazione della Direzione Regionale, quali lo sviluppo della libera professione, le relazioni sociali, l'attività di vigilanza sulle pubblicazioni e quant'altro ritenuto di utilità per lo sviluppo e l'affermazione dell'attività dell'A.I.FI. Regione Marche.
Il ricorso a consulenti esterni è subordinato alla preventiva presentazione dei progetti, dei relativi costi ed all'individuazione dei criteri di scelta del consulente.
CAPO III
ASSOCIAZIONI TERRITORIALI
Art. 20
(DELLA PROVINCIA)
1. La Provincia è articolata su base territoriale con un minimo di cinquanta (50) Fisioterapisti almeno iscritti da due anni.
La denominazione dovrà essere "Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.)" seguita dall'indicazione della "Provincia" corrispondente.
E' consentita l'articolazione interprovinciale previa autorizzazione della Direzione Regionale, la quale viene rilasciata nel caso in cui tale aggregazione tra province limitrofe consenta di raggiungere il numero legale richiesto. Tra Province limitrofe può essere autorizzata una sola Associazione Interprovinciale.


2. L'articolazione provinciale persegue gli stessi scopi e svolge l'attività associativa nei singoli territori provinciali. La Provincia di appartenenza dell'Associato si determina sulla base del luogo nel quale egli svolge prevalentemente la propria attività. Le Associazioni Provinciali dovranno fornire preliminarmente le opportune indicazioni ed informazioni in merito alla propria operatività, evitando di contrastare e/o arrecare ogni possibile danno alle attività espletate in sede regionale o nazionale, cercando anzi di integrarle laddove possibile. Operano nel rispetto degli indirizzi e dei programmi deliberati dagli organi nazionali.

3. E' stabilita autonomia giuridica, economica e finanziaria, garantita da uno Statuto proprio che dovrà essere sottoposto alla Direzione Regionale per verificarne la conformità ed i contenuti, ed alla conseguente ratifica della Direzione Nazionale (secondo le disposizioni di cui all'art. 19 dello Statuto Nazionale), in base alle medesime modalità previste per lo Statuto Regionale.

4. Gli Organi provinciali sono analoghi a quelli previsti in sede regionale, vengono eletti ed agiscono nel rispetto degli stessi criteri, e le modalità e gli atti che li disciplinano devono seguire le linee guida previste per gli organismi regionali.

5. Il Presidente Provinciale fa parte di diritto della Direzione Regionale ai sensi dell'art. 13, comma 1 del presente Statuto, al fine di garantire armonia ed unitarietà di intenti e di linee programmatiche.

6. Con riferimento ai proventi, valgono le norme di cui all'art. 13, comma 5 lett. g) del presente Statuto, da ciò derivando che il tesseramento associativo è demandato direttamente alle Province, le quali percepiranno direttamente dalla Tesoreria Regionale le percentuali così come previste e stabilite a livello regionale.

7. Le cariche provinciali non sono incompatibili con quelle regionali.

8. Le Associazioni provinciali e interprovinciali devono prevedere nei propri Statuti l'obbligo di appartenenza all'Associazione Nazionale e devono uniformare le previsioni degli atti costitutivi, statutari e regolamentari alle disposizioni del presente statuto e di quello dell'A.I.FI. Nazionale.

9. In particolare, gli Statuti provinciali e interprovinciali devono uniformarsi a quanto previsto dall'art. 19 comma 3 e seguenti dello Statuto dell'A.I.FI. Nazionale.
CAPO IV
G.I.S. GRUPPI DI INTERESSE SPECIALISTICO
Art. 21
(GRUPPI INTERESSE SPECIALISTICO)
1. L'A.I.FI. Marche favorisce la costituzione di Sezioni regionali dei G.I.S. formati a livello Nazionale, riconoscendoli quali unità di approfondimento culturale e professionale sul livello territoriale. Il numero minimo per la costituzione deve essere di 10 i cui componenti devono essere Soci iscritti.

2. La richiesta di formazione di una Sezione regionale deve essere presentata entro il 31/12 dell'anno antecedente a quello di attivazione ed autorizzata dalla Direzione Regionale e deve contenere:
a. una dettagliata dichiarazione della ragione e degli scopi della Sezione regionale;
b. la verifica dell'assenza di conflitti di competenza con altri G.I.S. esistenti;
c. l'espresso riconoscimento del divieto di utilizzo per fini individuali dei singoli associati;
d. la preventiva valutazione positiva del corrispondente G.I.S. e il regolamento attuativo in accordo con le norme del G.I.S. Nazionale.

3. La richiesta deve, altresì, essere corredata da un dettagliato bilancio preventivo per il primo anno di attività e da un programma generale di attività.

4. La domanda è approvata dalla Direzione Regionale a maggioranza.

5. La iscrizione ad un G.I.S. Regionale comporta, se previsto dal regolamento, il versamento di una quota aggiuntiva che comunque non potrà essere superiore alla quota di iscrizione all'A.I.FI. Marche.
Tali quote confluiranno in un apposita voce del bilancio dell'A.I.FI. Marche e saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi di cui al presente Capo e al Capo III dello Statuto dell'A.I.FI. Nazionale.

6. Ogni G.I.S. Regionale identifica al suo interno un Responsabile con compiti organizzativo– gestionali che dovrà rendere il conto della gestione economica-contabile.

7. Il G.I.S. Regionale decade quando non siano più presenti i requisiti richiesti per la sua costituzione.
CAPO V
NORME DISCIPLINARI
Art. 22
(DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE REGIONALE E PROVINCIALE)
1.Il procedimento disciplinare è attivato dalla Presidenza Regionale che, raccolte le dovute informazioni, ne dà comunicazione all'interessato e al Presidente del Collegio dei Probiviri.
Nei confronti del Presidente Regionale e dei Presidenti Provinciali i poteri di iniziativa sono della Direzione Regionale.

2. Il Collegio Regionale dei Probiviri formalizza la contestazione di addebiti all'associato, che ha tempo venti giorni dalla ricezione della contestazione per presentare propri scritti difensivi e documenti. Egli può avvalersi di un legale e può chiedere di essere sentito o che siano sentite persone informate sui fatti.

3. Entro novanta giorni dalla comunicazione di attivazione del procedimento il Collegio giudicante deve esprimere il proprio parere ed irrogare l'eventuale sanzione disciplinare.

4. L'associato può interporre appello al Collegio Nazionale dei Probiviri, dandonecomunicazione al Presidente Nazionale. L'appello non ha effetti interruttivi e/o sospensivi nei confronti dell'eventuale provvedimento.

5. L'inosservanza dei modi e tempi prescritti nei commi precedenti determina
infrazione disciplinare che sarà sottoposta a giudizio di un altro Collegio
Regionale individuato dalla Presidenza Nazionale dell'A.I.FI..

6. I procedimenti a livello provinciale sono sottoposti alle competenze degli
Organi equiparati esistenti in tale sede, fermo restando che, prima di ricorrere a quello nazionale, è previsto un grado di appello in ambito regionale, secondo quanto disposto all'art. 18, comma 4 del presente Statuto.
Art. 23
(DELLE SANZIONI)
1. Le sanzioni irrogabili sono:
a. l'ammonizione, che consiste nel diffidare l'interessato a non ricadere nella mancanza commessa;
b. la censura, che consiste in una dichiarazione di biasimo scritta;
c. la sospensione, che consiste in un temporaneo allontanamento dall'Associazione Regionale;
d. la radiazione, che consiste nell'espulsione definitiva dall'Associazione.

2. Costituisce motivo di sospensione disciplinare dall'Associazione la violazione di uno o più doveri stabiliti dal Codice Deontologico e dall'art. 8 del presente Statuto. La sospensione ha durata massima sei mesi.

3. La sanzione disciplinare è comminata in proporzione alla gravità della violazione e all'entità dei danni cagionati all'Associazione Regionale o agli associati.

4. La Direzione Regionale o il Collegio Regionale dei Probiviri, nei casi di cui all'art.17, comma 4, lett. a) e b) dello Statuto Nazionale e qui riportati all'art.18, comma 4, possono disporre la sospensione cautelare a carico del socio sottoposto a procedimento allorché:
- sussistano ragionevoli motivi per ritenere che abbia violato le norme del Codice Deontologico;
- nell'ipotesi in cui, nel tempo necessario alla conclusione del procedimento disciplinare, la permanenza della qualità di associato possa comportare un pregiudizio per l'Associazione o costituire un ostacolo all'accertamento dei fatti e delle responsabilità;
- nel caso in cui l'associato sia sottoposto a procedimento penale, in attesa della sentenza definitiva.

5. La sospensione cautelare è a tempo determinato e non può essere superiore ad un anno, nei casi di cui ai punti a e b, e sino alla condanna definitiva, nel caso di cui al punto c, del presente articolo.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 24
(DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI)
1. Il funzionamento dell'Associazione e le norme non espressamente contemplate nel presente Statuto, sono integrate da Regolamenti interni centrali o periferici, approvati dai rispettivi Organi direttivi.
I Regolamenti Regionali e Provinciali possono anche disciplinare delle specifiche questioni, ed in ogni caso devono essere emanati in maniera conforme a quello Nazionale, riguardo a:
a. la misura e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi associativi;
b. l'organizzazione dei G.I.S.;
c. le modalità per assicurare la partecipazione degli studenti di cui all'art.5 bis alla vita associativa.

2. In caso di interpretazioni controverse dello Statuto, il Collegio Regionale dei Probiviri esprime interpretazione autentica con propria determinazione.
3. Le suddette deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 25
(DELLE INCOMPATIBILITA' CON LE CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE)
L'ufficio di Presidenza Regionale è delegato a predisporre un regolamento per la definizione delle incompatibilità tra cariche statutarie e incarichi esterni all'associazione che possano risultare in contrasto con gli interessi della stessa, da sottoporre alla Direzione Regionale.
Art. 26
(DELLE NORME TRANSITORIE)
1. Al fine di garantire continuità operativa ed organizzativa all'Associazione, gli Organi operanti a livello regionale ed eventualmente provinciale ove esistenti debbono intendersi prorogati e proseguire quindi regolarmente fino alla scadenza del proprio mandato, fatte salve le eccezioni di decadenza o di impedimento. Decorso tale termine, si provvederà al rinnovo delle cariche sociali secondo le modalità illustrate nei precedenti articoli.

2. Le disposizioni inerenti la ripartizione della quota associativa entrano in vigore a far tempo dal 1 gennaio 2003 ed a valere dall'esercizio 2003.

3. In via transitoria e sino all'esito dei procedimenti giudiziari in corso possono continuare ad essere associati gli iscritti in possesso dei titoli di terapista in neuropsicomotricità dell'età evolutiva che abbiano esercitato l'attività di fisioterapista ed optino per quest'ultima.

4. La convocazione del primo Congresso Straordinario prevede il coinvolgimento di tutti i soci, al fine di garantire la partecipazione alla vita associativa nel rispetto dei diritto e dei doveri degli stessi.
 
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